PIÙ FLESSIBILITÀ NELL’INTERPRETAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA
Sfruttare la flessibilità già contenuta nel Patto di stabilità e crescita per incoraggiare le riforme strutturali e gli investimenti, questo l’obiettivo di una comunicazione della Commissione del 13 gennaio scorso contenente alcune novità interpretative del Patto.
La comunicazione chiarisce il modo in cui le riforme strutturali saranno prese in considerazione nelle valutazioni della Commissione per quanto riguarda l’applicazione delle regole del Patto. Inoltre, conferma che i contributi nazionali al nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis) non saranno calcolati nella misurazione dell’aggiustamento di bilancio. La cosiddetta “clausola sugli investimenti” è stata chiarita e resa più accessibile: sarà applicata sulla base della posizione nel ciclo economico di ogni singolo Paese e non più dell’intera zona euro. Viene inoltre fatto esplicito riferimento agli investimenti effettuati in cofinanziamento con i fondi europei di coesione. Da ultimo, ma non di minore importanza, la Commissione ha pubblicato nella comunicazione una matrice che illustra in che modo saranno interpretate le condizioni del ciclo economico nell’ambito delle misure preventive del Patto: gli sforzi richiesti in termini di bilancio dipenderanno dal livello del divario tra prodotto effettivo e prodotto potenziale (“output gap”).
La Commissione prenderà in considerazione l’impatto positivo delle riforme strutturali sul bilancio, seppure in gradi diversi, sia per gli Stati membri che rispettano i valori di riferimento del 3% del Pil per il disavanzo e del 60% del Pil per il debito previsti dal Trattato, sia per gli Stati membri che non li rispettano. La Commissione valuterà le riforme prima di raccomandare al Consiglio di autorizzare eventuali deviazioni temporanee dall’obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di aggiustamento verso di esso. Tali deviazioni non dovrebbero superare lo 0,5% del Pil. Occorre altresì preservare un margine di sicurezza appropriato in modo che sia rispettato il valore di riferimento del 3% del Pil per il disavanzo. L’obiettivo a medio termine dovrebbe essere raggiunto entro quattro anni dall’attivazione della clausola.
In caso di apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi, la Commissione può raccomandare un prolungamento del termine per la correzione del disavanzo eccessivo purché esista un apposito piano di riforme strutturali.