Gennaio 2000: al via la riforma dei Fondi strutturali
Il primo gennaio 2000 entrerà in vigore la riforma dei Fondi
strutturali, che sono i principali strumenti della politica di coesione
economica e sociale che l'Unione Europea si è data per colmare il
divario tra le varie regioni.
Con il Trattato di Maastricht del 1993 la politica di coesione economica e
sociale è diventata un elemento fondamentale, in quanto l'insieme
delle politiche comunitarie devono tendere a questo obiettivo.
Nel 1988 era stata varata una prima riforma dei fondi strutturali, alla
quale hanno fatto seguito due periodi di programmazione: a dieci anni di
distanza, i dati ufficiali della Commissione europea hanno dimostrato che
nella loro applicazione i Fondi hanno rappresentato una nuova politica
economica e sociale di sviluppo, e non una semplice politica
assistenzialistica di sostegno ai Paesi più deboli.
Infatti:
si sono ridotte le disparità di reddito pro-capite tra gli Stati membri, anche grazie al Fondo di coesione che riguarda Spagna, Irlanda, Portogallo e Grecia;
nelle regioni in ritardo di sviluppo (ex obiettivo 1) il reddito pro-capite è passato dal 64,6% al 67,2% della media europea;
sono diminuite, anche se quasi impercettibilmente, le disparità di reddito tra le regioni.
Ma tutto ciò non bastava perché:
il livello della disoccupazione e le disparità di reddito all'interno degli Stati membri permangono tuttora su limiti inaccettabili;
il futuro allargamento dell'Unione europea prevede ingressi di Paesi che contano globalmente 105 milioni di abitanti ma il cui reddito medio pro-capite è pari ad un terzo della media degli attuali 15 Stati membri;
la maggiore concorrenza che scaturisce dalla mondializzazione dell'economia necessita di ulteriori strumenti per aiutare le regioni svantaggiate ed i gruppi sociali più deboli sul mercato del lavoro;
la realizzazione dell'Unione economica e monetaria impone una "disciplina finanziaria" attraverso il patto di stabilità che certamente avrà ripercussioni sulle condizioni di occupazione e sociali dei vari Paesi.
In questo contesto era importante ridefinire gli obiettivi e gli strumenti
degli aiuti strutturali alle regioni ed ai gruppi sociali più
svantaggiati.
A livello comunitario, le linee guida della riforma sono avvenute nel 1997
con l'adozione di Agenda 2000, il documento politico sulle strategie
europee relative all'allargamento, nel quale sono state abbozzate le prime
linee guida sulla riforma dei Fondi.
Con Agenda 2000 l'impostazione dei Fondi strutturali viene profondamente
modificata negli obiettivi, nei contenuti e nella loro organizzazione,
anche se i fondi propriamente detti rimangono gli stessi (vedi pagine
successive).
I dibattiti e i negoziati che hanno fatto seguito ad Agenda 2000, coinvolgendo tutte le istituzioni europee (Commissione, Parlamento, Consiglio, Comitato economico e sociale, Comitato delle Regioni) sono approdati al Consiglio europeo di Berlino dove, con alcune modifiche, sono state approvate le linee tracciate dalla Commissione per l'impostazione dei Fondi 2000-2006.
Le novità più rilevanti sono così riassumibili:
il periodo di programmazione dell'utilizzo dei Fondi diventa più ampio, passando da 6 a 7 anni (2000-2006);
per quanto riguarda i Paesi candidati all'adesione è stato individuato un fondo specifico (vedi pagine successive) che prosegue l'azione già avviata con i programmi Phare e Tacis;
una maggiore concentrazione, dovuta al fatto che i singoli Fondi riguarderanno un numero inferiore di obiettivi prioritari (che passano da 7 a 3) e la popolazione comunitaria che beneficerà degli obiettivi 1 e 2 scenderà ad una percentuale tra il 35 e 40% (attualmente è oltre il 50%);
l'istituzione di una fase di sostegno transitorio (phasing out) per le regioni che escono dall'obiettivo 1;
la riduzione delle Iniziative comunitarie, che vengono ridotte a 4 (Interreg, Urban, Leader, Equal);
la semplificazione delle procedure, per una maggiore autonomia e snellezza nell'utilizzo delle risorse;
la valorizzazione del partenariato, cioè una stretta concertazione tra Commissione, Stato, autorità competenti (es. regioni), parti sociali, altri partner sociali, che riguarda tutte le fasi della messa in opera.
La riforma avrà successo se saprà ridurre sensibilmente gli squilibri che permangono, spostando ricchezza da zone più ricche a zone più povere: è questa la scommessa che la nuova Commissione e l'Unione europea dovranno vincere nei prossimi anni. *
|
Le fonti utilizzate per la realizzazione di questo inserto sono:
|
Come vengono ripartite le risorse
Già con Agenda 2000 erano state definite le linee portanti della ripartizione delle risorse tra i 15 Paesi membri e quelli in pre-adesione. Il Consiglio europeo di Berlino ha definitivamente approvato le linee tracciate dalla Commissione per l'impostazione dei Fondi strutturali nel periodo 2000-2006 ed ha stabilito una cifra di 195 miliardi di euro, che comprende il sostegno finanziario, le iniziative comunitarie e le azioni innovative.
Gli importi globali dei Fondi (in miliardi di euro) sono così suddivisi:
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
29,430 |
28,840 |
28,250 |
27,670 |
27,080 |
27,080 |
26,660 |
La ripartizione delle risorse finanziarie tra gli obiettivi ha privilegiato le regioni interessate dall'obiettivo 1:
il 69,7% della dotazione dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo 1, compreso il 4,3% a titolo del sostegno transitorio (per un totale di 135,9 miliardi di euro);
l'11,5% della dotazione dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo 2, compreso l'1,4% a titolo del sostegno transitorio (per un totale di 22,5 miliardi di euro);
il 12,3% della dotazione dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo 3 (per un totale di 24,05 miliardi di euro);
lo 0,5% della dotazione dei Fondi strutturali sarà assegnato allo Sfop per le azioni di accompagnamento della politica comune della pesca al di fuori dell'obiettivo 1 (per un totale di 1,1 miliardi di euro).
Per ciascuno degli obiettivi la Commissione ha stabilito una ripartizione
indicativa degli stanziamenti tra gli Stati membri sulla base di criteri
oggettivi, tenendo conto delle specificità connesse all'occupazione.
La dotazione finanziaria per gli obiettivi 1 e 2 è stata stabilita
sulla base della popolazione ammissibile, della prosperità regionale
e nazionale e della gravità relativa dei problemi strutturali, con
particolare riguardo al tasso di disoccupazione.
Per l'obiettivo 3, gli stanziamenti sono stati fissati a seconda della
popolazione ammissibile, della situazione occupazionale e della
gravità di problemi quali l'esclusione sociale, i livelli
dell'istruzione e della formazione o la presenza delle donne sul mercato
del lavoro.
La ripartizione della Commissione prevede inoltre fondi per le zone ex
obiettivi 1, 2 e 5b che beneficiano di un sostegno transitorio e per le
azioni nel settore della pesca non comprese nell'obiettivo 1.
|
Per saperne di più Ulteriori informazioni sui Fondi strutturali sono disponibili sul sito Inforegio, dove è possibile consultare:
Tutti i documenti suddetti sono accessibili a partire dalla stessa pagina:
http://inforegio.cec.eu.int/wbnews/new_en.htm; oppure consultando il sito
www.isfol.it
Maggiori informazioni sull'Ispa e i moduli per le domande di assistenza
sono disponibili sul sito Inforegio http://inforegio.cec.eu.int/ispa o
possono essere richiesti per fax: +32 2 2966003. |
RIPARTIZIONE PER STATO MEMBRO NEL PERIODO 2000-2006 (in milioni di euro, prezzi 1999)
| Stato membro | Obiettivo 1 | Sostegno transitorio ex obiettivo 1 | Obiettivo 2 | Sostegno transitorio ex obiett. 2 e 5b | Obiettivo 3 | Strumento della pesca (fuori obiett. 1) | Totale |
|
A |
261 |
0 |
578 |
102 |
528 |
4 |
1473 |
|
B |
0 |
625 |
368 |
65 |
737 |
34 |
1829 |
|
D |
19.229 |
729 |
2984 |
526 |
4581 |
107 |
28.156 |
|
DK |
0 |
0 |
156 |
27 |
365 |
197 |
745 |
|
E |
37.744 |
352 |
2553 |
98 |
2140 |
200 |
43.087 |
|
EL |
20.961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20.961 |
|
F |
3254 |
551 |
5437 |
613 |
4540 |
225 |
14.620 |
|
FIN |
913 |
0 |
459 |
30 |
403 |
31 |
1836 |
|
I |
21.935 |
187 |
2145 |
377 |
3744 |
96 |
28.484 |
|
IRL (1) |
1315 |
1773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3088 |
|
L |
0 |
0 |
34 |
6 |
38 |
0 |
78 |
|
NL |
0 |
123 |
676 |
119 |
1686 |
31 |
2635 |
|
P |
16.124 |
2905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19.029 |
|
S (2) |
722 |
0 |
354 |
52 |
720 |
60 |
1908 |
|
UK (1) |
5085 |
1166 |
3989 |
706 |
4568 |
121 |
15.635 |
|
EU15 |
127.543 |
8411 |
19.733 |
2721 |
24.050 |
1106 |
183.564 |
(1) Compresa l'iniziativa PEACE (2000-2004)
(2) Compreso il programma speciale per le zone costiere della Svezia
Nella tabella non figurano le Iniziative comunitarie e le azioni innovatrici.
aiuti strutturali a favore dei Paesi candidati
Il 20 luglio la Commissione ha deciso la ripartizione indicativa dei fondi
dello Strumento per le politiche strutturali di preadesione (Ispa) tra i 10
Paesi candidati dell'Europa centrale e orientale. La decisione è
stata presa dopo l'adozione, da parte del Consiglio, del regolamento di
questo nuovo strumento, che cofinanzierà progetti per infrastrutture
di trasporto e la protezione dell'ambiente.
In base agli orientamenti finanziari per il periodo 2000-2006, l'Ispa
disporrà di una dotazione annuale di 1040 milioni di euro; le
modalità d'intervento saranno simili a quelle del Fondo di coesione.
Per ciascuna ripartizione indicativa (vedi a lato), basata sui
criteri della popolazione, del Pil pro capite e della superficie, vengono
forniti un valore minimo e uno massimo, allo scopo di incentivare i Paesi
beneficiari a proporre progetti di qualità e assicurare al tempo
stesso una gestione flessibile delle risorse.
Nel settore ambientale i progetti sostenuti dovranno consentire ai Paesi
beneficiari di conformarsi ai requisiti della normativa dell'Unione in
materia. Per quanto riguarda i trasporti, i progetti di infrastrutture
dovranno favorire una mobilità sostenibile, l'interconnessione e
l'interoperabilità delle reti nazionali e l'accesso alle reti
transeuropee.
I progetti saranno selezionati a seconda del loro contributo agli obiettivi
fissati nei partenariati di adesione, conclusi tra la Commissione e ciascun
Paese candidato.
In linea di massima, il costo totale di una misura ammissibile (progetto,
fase indipendente di progetto o gruppo di progetti) non potrà essere
inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo comunitario accordato
dall'Ispa potrà coprire fino al 75% delle spese pubbliche o di spese
assimilabili o, eccezionalmente, fino all'85% per i progetti che la
Commissione ritiene essenziali per conseguire gli obiettivi previsti. Il
tasso può tuttavia essere ridotto nel caso di progetti generatori di
introiti o qualora si applichi il principio "chi inquina paga".
RIPARTIZIONE DEI FONDI
DI PREADESIONE
|
Bulgaria |
8,0 - 12,0% |
|
Repubblica |
Ceca 5,5 - 8,0% |
|
Estonia |
2,0 - 3,5% |
|
Ungheria |
7,0 - 10,0% |
|
Lituania |
4,0 - 6,0% |
|
Lettonia |
3,5 - 5,5% |
|
Polonia |
30,0 - 37,0% |
|
Romania |
20,0 - 26,0% |
|
Slovenia |
1,0 - 2,0% |
|
Slovacchia |
3,5 - 5,5% |
Cosa cambia rispetto agli obiettivi
Prima della riforma gli obiettivi dei Fondi strutturali erano 7:
obiettivo 1: adattamento strutturale delle regioni a ritardo di sviluppo;
obiettivo 2: riconversione economica di zone a declino industriale;
obiettivo 3: lotta contro la disoccupazione di lunga durata e inserimento professionale di giovani e persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
obiettivo 4: adattamento dei lavoratori ai mutamenti tecnologici e industriali;
obiettivo 5a: adeguamento delle strutture agrarie e della pesca;
obiettivo 5b: sviluppo delle zone rurali;
obiettivo 6: adeguamento strutturale delle regioni settentrionali dell'Europa a scarsa densità di popolazione.
Con la riforma vengono ridotti a 3:
nuovo obiettivo 1: promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni a ritardo di sviluppo. Raggruppa nella sostanza gli ex obiettivi 1 e 6. Le regioni che beneficeranno del nuovo obiettivo 1 sono quelle con un Pil inferiore al 75% della media dell'Unione europea. Il criterio è rigido: una regione con un Pil al 75,1% della media esce dall'obiettivo 1. Delle 208 regioni che compongono l'Europa le ammesse sono 58 (vedi a lato).
nuovo obiettivo 2: favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali. Raggruppa gli obiettivi 2 e 5b e riguarda inoltre altre zone (aree urbane in difficoltà, zone in crisi dipendenti dalla pesca e zone in riconversioni fortemente dipendenti dai servizi) caratterizzate dal medesimo problema di assenza di diversificazione economica. L'obiettivo 2 riguarderà il 18% della popolazione comunitaria, così suddiviso:
10% aree di crisi industriale;
5% zone rurali;
2% aree urbane;
1% aree dipendenti dalla pesca.
L'elenco delle zone è valido per 7 anni (2000-2006) e in caso di grave crisi la Commissione può modificarlo nel 2003 purché non cambi la percentuale di popolazione interessata dall'obiettivo 2 in ciascuna regione.
nuovo obiettivo 3: favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione. Vi confluiscono i vecchi obiettivi 3 e 4. Il nuovo obiettivo 3 offre un sostegno all'adeguamento e all'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione, occupazione. A differenza del periodo di programmazione precedente (1994-1999), gli interventi di questo obiettivo (sostanzialmente il Fondo sociale europeo) non riguarderanno le regioni del nuovo obiettivo 1. Il nuovo obiettivo 3, inoltre, fungerà da quadro di riferimento per l'insieme delle azioni relative alle risorse umane negli Stati membri e terrà conto del capitolo sull'occupazione previsto nel Trattato di Amsterdam e delle linee strategiche dell'Unione europea nel campo dell'occupazione.
|
Le zone dell'obiettivo 1 Il 1° luglio 1999, la Commissione europea ha adottato una serie di decisioni che consentiranno la rapida attuazione dei programmi dei Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000-2006. In primo luogo, sul piano geografico, la Commissione ha definito l'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo 1 tra il 2000 e il 2006 e stabilito la popolazione massima per le zone del nuovo obiettivo 2 di ogni Paese membro. A livello finanziario, la Commissione ha ripartito i fondi strutturali per Stato membro e per obiettivo prioritario e ha deciso la dotazione finanziaria delle quattro future iniziative comunitarie. Saranno ammesse a beneficiare dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 le seguenti regioni :
Le regioni in corsivo sono quelle che, tra il 1994 e il 1999, non erano ammissibili all'obiettivo 1 né all'obiettivo 6. |
La popolazione ammissibile all'obiettivo 2
Per permettere al nuovo obiettivo 2 di rispettare il tetto massimo del 18% della popolazione totale dell'Unione europea, la Commissione ha stabilito la popolazione massima ammissibile a tale obiettivo in ogni Paese. Gli Stati membri sono invitati a tenerne conto (vedi tabella) e a trasmettere le loro proposte di nuove zone obiettivo 2.
L'elenco definitivo di tali zone è stabilito dalla Commissione sulla base delle proposte pervenute. È inoltre previsto un sostegno transitorio per le zone attualmente comprese negli obiettivi 2 o 5b, ma che non saranno ammissibili al nuovo obiettivo 2 a decorrere dal 2000.
OBIETTIVO 2: LA POPOLAZIONE AMMISSIBILE
| Stato | massimali di popolazione (in migliaia) |
in % sulla popolazione |
|
A |
1995 |
25 |
|
B |
1269 |
12 |
|
D |
10.296 |
13 |
|
DK |
538 |
10 |
|
E |
8809 |
22 |
|
F |
18.768 |
31 |
|
FIN |
1582 |
31 |
|
I |
7402 |
13 |
|
L |
118 |
28 |
|
NL |
2333 |
15 |
|
S |
1223 |
14 |
|
UK |
13.836 |
24 |
|
EUR-15 |
68.170 |
18 |
Con alcune variazioni tecniche nei nuovi regolamenti, i singoli fondi rimangono sostanzialmente inalterati rispetto a quanto previsto da quelli del 1993 per la programmazione 1994-1999. Vediamoli brevemente.
Fesr: Fondo europeo di sviluppo regionale
Ha come compito principale la rimozione degli squilibri regionali della
Comunità, con particolare riferimento a quelli derivanti da
prevalenza di attività agricole, trasformazioni industriali e
sottoccupazione strutturale.
Interviene nelle regioni svantaggiate per finanziare soprattutto
investimenti produttivi che consentano: creazione di posti di lavoro
durevoli; infrastrutture; sviluppo locale e delle Piccole e medie imprese
(Pmi).
Fse: Fondo sociale europeo
Concentra la propria azione sullo sviluppo delle risorse umane, in
un'accezione più ampia di quella precedente. Riguarda progetti di
formazione e riqualificazione professionale rivolti a soggetti (occupati e
disoccupati, fasce deboli ecc.) nonché azioni cosiddette "di
sistema".
Le attività finanziabili con il Fse riguardano tre aspetti:
assistenza alle persone: istruzione e formazione professionale, aiuti all'occupazione, formazione superiore in materia di scienza e ricerca, nuove fonti di occupazione;
assistenza alle strutture e ai sistemi: miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione, ammodernamento dei servizi di collocamento;
misure di accompagnamento: sensibilizzazione, prestazione di servizi ecc.
Feaog: Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia
Contribuisce allo sviluppo sociale ed economico delle zone rurali, anche attraverso l'investimento in infrastrutture, nonché alla riorganizzazione delle strutture agricole: è in sostanza lo strumento finanziario della politica di sviluppo rurale, considerato come il secondo pilastro della Politica agricola comune (Pac).
Finanzia misure di sviluppo rurale con le seguenti modalità:
il Feaog - orientamento finanzia gli interventi nelle regioni ammissibili al nuovo obiettivo 1 (ad eccezione degli aiuti compensativi alle zone svantaggiate e delle tre misure di accompagnamento della riforma della Pac del 1992);
il Feaog - garanzia finanzia interventi sul resto del territorio dell'Ue.
Per quanto concerne il campo d'applicazione, il nuovo regolamento riunisce una serie di misure: investimenti nelle aziende agricole; insediamenti di giovani agricoltori; formazione professionale; aiuti al prepensionamento; aiuti compensativi per le zone svantaggiate; misure agro-alimentari; sviluppo e valorizzazione delle foreste; misure di adeguamento e di sviluppo delle zone rurali.
Sfop: Strumento finanziario di orientamento alla pesca
E' volto al miglioramento del settore della pesca, dell'acquacoltura, della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici. In sostanza, lo
Sfop è lo strumento per incentivare redditività e
competitività delle aziende operanti nel settore, garantendo nel
contempo il rispetto dell'equilibrio tra le risorse idriche e il loro
sfruttamento.
Il suo campo di applicazione è il seguente: adeguamento dello sforzo
di pesca; ammodernamento della flotta; sviluppo dell'acquacoltura; tutela
delle zone marine; attrezzatura dei porti di pesca; promozione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
Il rapporto tra obiettivi e Fondi
La breve elencazione degli obiettivi
prioritari e la descrizione dei compiti assegnati ai singoli Fondi
strutturali suggerisce immediatamente come un singolo obiettivo possa
essere realizzato con l'intervento congiunto di più Fondi. Un'area
in declino industriale, ad esempio, avrà necessità tanto di
investimenti in nuovi impianti e in nuove tecnologie quanto di una
riqualificazione dei lavoratori e di un sostegno all'occupazione.
In base agli elementi di innovazione apportati dalla riforma, la nuova
relazione tra obiettivi e Fondi per la programmazione 2000-2006 può
essere così riassunta:
|
obiettivi |
Fondi strutturali |
|
obiettivo 1 |
Fesr, Fse, Feaog - orientamento, Sfop |
|
obiettivo 2 |
Fesr, Fse, Feaog - garanzia, Sfop |
|
obiettivo 3 |
Fse |
il sostegno transitorio
Il sostegno transitorio (phasing out) è previsto per le zone
attualmente comprese nell'obiettivo 1 ma che non saranno più
ammissibili a tale obiettivo tra il 2000 e il 2006.
È inoltre previsto un sostegno transitorio per le zone attualmente
comprese negli obiettivi 2 o 5b, ma che non saranno ammissibili al nuovo
obiettivo 2 a decorrere dal 2000.
Questo perché, come si è già detto, una della maggiori
novità della riforma consiste nella riduzione da 7 a 3 degli
obiettivi prioritari, con una conseguente maggiore concentrazione dei Fondi
strutturali. La popolazione ammissibile ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei Fondi
è compresa tra il 35 e il 40% della popolazione globale dell'Unione,
mentre gli obiettivi regionali (1, 2, 5b e 6 prima della riforma)
interessano oltre il 50% della popolazione comunitaria.
Un adeguato sostegno transitorio per le regioni che non sono più
ammissibili all'aiuto costituisce la necessaria contropartita ad una
maggiore concentrazione dei Fondi strutturali, in modo da non compromettere
i risultati garantiti dagli aiuti strutturali nelle regioni dell'ex
obiettivo 1, nonché sostenere la fine del processo di riconversione
nelle zone che non saranno più ammissibili ai sensi degli obiettivi
2 e 5b.
La normativa istituisce quindi un regime transitorio per le regioni
interessate dall'obiettivo 1 nel periodo 1994 - 1999, ma che non saranno
più ammissibili nel 2000. In queste regioni i Fondi strutturali
finanzieranno un nuovo programma regionale fino al 31 dicembre 2005.
Le regioni comprendenti zone che rispondono ai criteri di
ammissibilità di base al nuovo obiettivo 2 continueranno a
beneficiare della partecipazione del Fesr fino al 31 dicembre 2006. Le
altre regioni riceveranno nel 2006 unicamente il sostegno previsto da parte
del Fse, del Feaog - orientamento e dello Sfop (sempre nell'ambito dello
stesso programma regionale).
Come per l'obiettivo 1, è previsto un sistema di aiuto transitorio
decrescente per le zone ammissibili agli obiettivi 2 e 5b nel 1999, ma che
non rientrano più nell'obiettivo 2 nel 2000. Queste zone
beneficeranno di un aiuto transitorio del Fesr fino al 31 dicembre 2005 ed
inoltre, per il periodo 2000 - 2006, di un sostegno del Fse nel quadro
dell'obiettivo 3, nonché di un sostegno del Feaog - garanzia e dello
Sfop nell'ambito dello sviluppo rurale e di accompagnamento delle politica
della pesca.
|
zone obiettivo 1 ammesse al sostegno transitorio
Si tratta di zone attualmente comprese nell'obiettivo 1 non più ammissibili tra il 2000 e il 2006. |
partenariato
Una delle novità più rilevanti della riforma è
costituita dal partenariato, sia "istituzionale" che "economico-sociale".
Le conclusioni del negoziato europeo su Agenda 2000 impongono l'assunzione
di una comune responsabilità tra istituzioni e forze economiche e
sociali per accelerare e quantificare gli obiettivi dello sviluppo di cui i
fondi strutturali rappresentano lo strumento.
La concertazione tra Commissione, Stato membro, autorità competenti,
parti economiche e sociali nonché altri organismi entra nelle varie
fasi di definizione e programmazione degli interventi e riguarda tutte le
fasi della messa in opera.
L'iter della programmazione è così riassumibile:
gli Stati membri presentano i Piani di sviluppo regionali (obiettivo 1), piani di riconversione regionale (per l'obiettivo 2 e per l'obiettivo 3);
la Commissione europea approva i cosiddetti QCS (Quadri comunitari di sostegno);
gli Stati membri presentano i PO (Piani operativi), che devono essere approvati dalla Commissione;
le "autorità di gestione" presentano alla Commissione i Complementi di programmazione.
Si può parlare di due livelli di partenariato, tenendo conto che nei vari Paesi esistono differenti sistemi sia di decentramento istituzionale che di concertazione e confronto tra autorità pubbliche e soggetti sociali:
istituzionale: le amministrazioni preposte (es: Stati membri, regioni, autonomie locali), ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, devono concorrere a tutte le fasi della programmazione, secondo modalità definite;
economico-sociale: ogni Stato, nel quadro del suo sistema istituzionale, giuridico, finanziario, definisce i partner più rappresentativi ai vari livelli. I Piani possono essere trasmessi alla Commissione europea solo dopo il parere dei partner economici e sociali. In questo ambito è decisivo il ruolo delle parti sociali, sindacali e imprenditoriali.
Pur essendo ancora prematura una valutazione sulla funzione del partenariato, sia istituzionale che economico-sociale - tenendo anche conto delle diverse fasi - sono necessari alcuni punti fermi:
la necessità di programmazioni nazionali e locali integrate con quella europea, in relazione agli obiettivi della riforma;
la consapevolezza che il partenariato rappresenta il vero motore delle nuove strategie di sviluppo, a condizione che esso sia effettivo e cioè strutturato in modo che i diversi apporti istituzionali, economici e sociali possano determinare un effettivo valore aggiunto;
la costruzione di una nuova capacità di dialogo e di scambio tra pubbliche amministrazioni e le forze rappresentative delle diverse istanze economiche e sociali, superando "l'autoreferenzialità" con cui le pubbliche amministrazioni hanno tradizionalmente operato nell'ambito delle politiche strutturali.
|
Programmi di Iniziativa comunitaria
Un importante ruolo, rivolto a specifici obiettivi settoriali, è
quello delle Iniziative comunitarie: si tratta di strumenti tipici della
politica strutturale dell'Unione, che la Commissione, con autonoma
iniziativa, propone agli Stati membri in aggiunta ai programmi di
iniziativa nazionale (Qcs e Docup).
La percentuale di dotazione dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 assegnata alle quattro Iniziative comunitarie è del 5,35%. |
addizionalità
Il principio dell'addizionalità implica che per ogni obiettivo, nell'insieme dei territori in questione, gli Stati membri mantengano le loro spese pubbliche o assimilabili a finalità strutturale almeno al livello del periodo di programmazione precedente. Per assicurare un reale impatto economico, gli stanziamenti dei Fondi non possono sostituirsi alle spese a finalità strutturale dello Stato membro.
A causa dell'attuale complessità del controllo sull'addizionalità, la normativa prevede per il futuro:
* di semplificare il livello geografico delle verifica considerando:
da un lato le regioni in ritardo di sviluppo che possono beneficiare dell'obiettivo 1 nello Stato membro;
dall'altro, l'intero Paese per gli obiettivi 2 e 3;
* di limitare il numero di verifiche a tre:
al momento dell'adozione dei Qcs e dei Docup;
a metà percorso, quindi prima del 31 dicembre 2003;
al termine dell'esercizio, ossia prima del 31 dicembre 2005.
Per consentire tali verifiche, la nuova normativa prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le informazioni opportune in oguno di questi tre momenti. Per la verifica ex ante, in particolare, i futuri documenti di programmazione (Qcs e Docup) indicheranno, per i periodi 1994-1999 e 20000-2006:
l'importo delle spese pubbliche o assimilabili nelle regioni dell'obiettivo 1;
l'importo delle spese a favore della politica attiva del mercato del lavoro per gli obiettivi 2 e 3.
L'importo globale delle spese nazionali in questione sarà convenuto tra lo Stato membro e la Commissione ad un livello in linea di massima equivalente a quello del periodo precedente.
tasso di cofinanziamento
La partecipazione dei Fondi, modulata in funzione della gravità dei problemi specifici ai quali porre rimedio, dell'interesse e delle caratteristiche dell'intervento, è calcolata rispetto ai costi totali ammissibili oppure rispetto all'insieme delle spese (pubbliche o assimilabili) ammissibili (nazionali, regionali o locali e comunitarie) relative a ciascun intervento.
La partecipazione dei Fondi rispetta i seguenti limiti:
il 75% al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50% delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dall'obiettivo 1;
il 50% al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 25% delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dagli obiettivi 2 e 3.
E' stato inoltre introdotto un massimale per gli investimenti in infrastrutture generatori di introiti. La partecipazione non può superare:
il 40% del costo totale ammissibile nelle regioni dell'obiettivo 1;
il 25% nelle zone ammissibili all'obiettivo 2.
Inoltre, il livello della partecipazione comunitaria agli investimenti nelle imprese è ridotto:
al 35% nelle regioni dell'obiettivo 1;
al 15% nelle zone ammissibili all'obiettivo 2.
controllo finanziario e valutazione
Nella nuova normativa sono gli Stati membri ad assumere la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. Così, elaborando efficaci sistemi di gestione e controllo, essi devono garantire una gestione efficace e regolare dei Fondi collaborando con la Commissione per assicurare che questi siano utilizzati conformemente ai principi di sana gestione finanziaria. Dal canto suo, la Commissione effettua controlli in loco per mezzo di agenti o funzionari, può chiedere allo Stato di procedere a tali controlli e, in caso di irregolarità, invia raccomandazioni o richieste in merito a misure correttive. La collaborazione tra Stati interessati e Commissione prevede un incontro annuale di controllo e coordinamento. Per quanto concerne invece la valutazione degli interventi, la normativa prevede che essa avvenga in tre momenti:
ex ante: con la quale si vuole esaminare la coerenza della strategia e degli obiettivi perseguiti in relazione alle caratteristiche della regione o delle zona interessata, considerandone anche l'evoluzione demografica. Le autorità nazionali hanno la responsabilità di questa valutazione, che deve anche definire gli effetti previsti delle azioni prospettate indicando obiettivi quantificati, soprattutto in materia di occupazione, ambiente e pari opportunità;
intermedia: che esamina i primi risultati degli interventi, la loro coerenza con la valutazione ex ante e la pertinenza degli obiettivi annunciati, ma anche la loro corretta gestione finanziaria nonché la qualità della sorveglianza e della realizzazione del programma. Tale valutazione, effettuata da un soggetto indipendente, è sotto la responsabilità dell'autorità di gestione dei programmi di concerto con la Commissione europea;
ex post: rende conto dell'utilizzazione degli stanziamenti, dell'impatto, dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e della loro coerenza con la valutazione ex ante. Effettuata anch'essa da un soggetto indipendente, è sotto la responsabilità della Commissione europea in collaborazione con lo Stato membro e con l'autorità di gestione interessati e dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre del 2009.
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Il Fondo di coesione 2000-2006 Il Fondo di coesione non è un vero e proprio fondo strutturale, ma rappresenta un finanziamento già esistente nelle precedenti programmazioni rivolto solo ad alcuni Paesi membri. Secondo la decisione del Consiglio europeo di Berlino, nel 2000 saranno Spagna, Portogallo, Grecia e Irlanda a continuare a beneficiare del Fondo di coesione che è destinato a finanziare progetti riguardanti l'ambiente o le reti transeuropee di trasporto. Questi Stati hanno infatti un Pil ancora inferiore al 90% della media comunitaria ed hanno avviato un programma di convergenza economica. In seguito all'accordo raggiunto dai capi di Stato e di governo a Berlino, le modifiche del regolamento sul Fondo di coesione sono state definitivamente messe a punto in sede di Consiglio e approvate dal Parlamento. In linea generale, il regolamento modificato corrisponde alla proposta presentata dalla Commissione nel marzo 1998 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2000. Per il periodo 2000-2006, la dotazione del Fondo è pari a 18 miliardi di euro. Gli stanziamenti d'impegno annui ammontano a 2,615 miliardi di euro per i primi quattro anni, a 2,515 miliardi di euro per il 2004 e il 2005 e a 2,510 miliardi di euro per il 2006. La ripartizione indicativa delle risorse globali del Fondo tra gli Stati beneficiari sarà la seguente: Spagna 61-63,5%, Grecia 16-18%, Portogallo 16-18% e Irlanda 2-6%. L'ammissibilità dei quattro Stati a beneficiare dei contributi del Fondo verrà riesaminata entro la fine del 2003 in funzione del criterio del Pil pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione. Se uno Stato non è più ammissibile, gli stanziamenti restanti verranno dedotti dalla dotazione del Fondo. |