luci
e ombre della nuova Costituzione
europea
«La
Conferenza intergovernativa (Cig) ha adottato il Trattato costituzionale per
l’Europa», così si è espresso il primo ministro irlandese Bertie Ahern,
il 18 giugno al termine dei lavori della Cig che si era riunita
contemporaneamente al Consiglio europeo. Questa frase avrebbe potuto non essere
mai pronunciata. Si tratta, in sé, di una buona notizia per l’Europa, accolta
positivamente la sera stessa della sua adozione dal presidente della
Commissione, Romano Prodi, dal presidente del Parlamento europeo, Pat Cox, e
dall’ex presidente della Convenzione europea, Valery Giscard d’Estaing.
Eppure, dopo aver ottenuto l’accordo dei capi di Stato e di governo, il
Trattato è ancora «in cerca dei suoi
ultimi autori»: deve ancora superare l’ultimo ostacolo, il più difficile
da valicare, e cioè la sua ratifica nella totalità dei 25 Stati membri
dell’Unione europea.
Dopo il 18 giugno, i
primi ministri di Spagna e Portogallo hanno annunciato che nei propri Paesi sarà
organizzato un referendum sull’adozione del Trattato. In Francia, dove
sostenitori e oppositori al Trattato costituzionale si affrontano a sinistra
come a destra, il presidente Jacques Chirac non si è ancora espresso al
riguardo. Nel Regno Unito, il risultato delle elezioni europee è stato segnato
dalla notevole ascesa di un partito quasi sconosciuto (United Kingdom Independance Party - UKIP) la cui unica proposta è
il ritiro del Regno Unito dall’Ue (12 seggi sui 76 attribuiti al Regno Unito).
Non è escluso a questo punto che il referendum che dovrebbe essere organizzato
nel 2005 o nel 2006 possa vertere contemporaneamente sul Trattato costituzionale
e sull’euro.
Come lasciavano
prevedere gli ultimi documenti della presidenza, il Trattato fa alcuni passi
indietro rispetto al testo finale della Convenzione. Le “linee rosse” del
Regno Unito hanno assunto un peso rilevante. I principali ripensamenti hanno
portato a limitare l’utilizzo del voto a maggioranza qualificata in materia di
previdenza sociale dei lavoratori migranti, fino a essere soppresso nel campo
della fiscalità.
In materia
istituzionale, eccezion fatta per l’elezione del presidente del Consiglio
europeo che viene eletto dai membri del Consiglio stesso, le principali
disposizioni proposte dalla Convenzione sono state notevolmente emendate.
La numerazione del
Trattato costituzionale è temporanea. La Cig ha deciso di adottare una
numerazione continua che prevede l’utilizzo di numeri arabi preceduti da
numeri romani che segnalano le quattro parti della Costituzione. Oltre agli
emendamenti e le nuove disposizioni introdotte dalla Cig, il gruppo di esperti
giuridici ha effettuato qualche spostamento tra gli articoli. La presentazione
del Trattato sarà quindi decisamente diversa da quella pubblicata un anno fa.
La nuova configurazione - prima degli adattamenti per la numerazione continua -
è pubblicata nel documento CIG 86/04 (non ancora disponibile in tutte le
lingue).
preambolo e primi articoli
Considerata
contraria al principio di uguaglianza tra gli Stati, la citazione di Tucidide
sulla definizione di democrazia come potere del più grande numero, è stata
eliminata. La formula del preambolo è stata modificata solo marginalmente senza
aggiungere alcun riferimento a Dio. Altre modifiche sono state apportate nei
primi articoli della Costituzione, in particolare sui valori e gli obiettivi
dell’Unione. I diritti delle persone appartenenti a una minoranza e la parità
tra uomini e donne rientrano tra i valori comuni degli Stati membri
dell’Unione (art. I-2). La conseguenza di ciò è che gli Stati candidati
all’adesione dovranno rispettarli (I-57) e i diritti legati all’appartenenza
all’Unione potranno essere sospesi se non dovessero essere rispettati (I-58).
Su richiesta della Banca centrale europea (Bce) e dei ministri Ecofin, la
stabilità dei prezzi rientra tra gli obiettivi dell’Unione (I-3). E’ stato
inoltre chiaramente stabilito che l’Unione rispetta l’uguaglianza tra Stati
membri (I-5).
L’articolo che
definisce le competenze dell’Unione è stato anch’esso modificato
allontanando la possibilità che potesse essere attribuita all’Unione «una competenza per promuovere e assicurare il coordinamento delle
politiche economiche e occupazionali degli Stati membri» (art. I-11, par.
3).
voto a maggioranza qualificata
Fino all’ultimo
momento, fatta eccezione per la presidenza delle formazioni del Consiglio, la
definizione delle questioni istituzionali ha rappresentato uno dei temi più
conflittuali.
Circondato di
procedure atte a impedire che tre grandi Paesi possano costituire ad essi soli
una maggioranza di blocco, il principio della nuova definizione del voto a
maggioranza qualificata è stato confermato ma al prezzo di una maggior
complessità. Questo sistema sarà applicato a partire dal 1° novembre 2009 in
conformità all’articolo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie.
Per maggioranza
qualificata si intende «almeno il 55% dei
membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti gli Stati membri
che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell’Unione» (art. I-24,
par. 1). All’ultimo minuto, l’Austria e la Repubblica Ceca hanno chiesto che
la maggioranza qualificata rappresenti almeno 15 Stati membri, e cioè la metà
più due degli Stati o una soglia della popolazione pari al 60% dell’Unione a
25 che scenderà a 55% nell’Unione a 28.
Una minoranza di
blocco deve comprendere «almeno quattro
membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera
raggiunta». La Cig ha rinunciato a non tener conto delle astensioni nel
calcolo del numero totale dei membri del Consiglio e della popolazione. La
maggioranza qualificata avrebbe in questo caso richiesto sempre il 55% degli
Stati rimanenti che rappresentano il 65% della popolazione. L’introduzione di
un numero minimo di Stati membri ha reso questa via impraticabile.
Quando il Consiglio
non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli Affari esteri
dell’Unione, «per maggioranza
qualificata si intende il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati
membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell’Unione» (art.
I-24, par. 2). Ciò si applica in materia di Giustizia e Affari interni (Gai)
quando il Consiglio delibera su iniziativa degli Stati membri; in materia di
politica estera e di sicurezza comune quando delibera su propria iniziativa; in
materia di politica economica e monetaria quando delibera su raccomandazione
della Commissione o della Bce; quando delibera sulla sospensione dei diritti di
uno Stato membro o il ritiro di uno Stato membro dell’Unione e in occasione di
alcune nomine.
Infine, la Cig ha
redatto un progetto di decisione reintroducendo una formula che consente di
tener conto dell’opposizione in sede di adozione di un atto a maggioranza
qualificata anche se la stessa opposizione non raccoglie tutte le condizioni
necessarie a formare una minoranza di blocco.
Secondo il progetto
di decisione, che sarà adottato il giorno dell’entrata in vigore del
Trattato, «se un numero di membri del
Consiglio che rappresenti almeno i tre quarti del livello della popolazione o
almeno i tre quarti del numero degli Stati membri, necessari per costituire una
minoranza di blocco» si oppone, il Consiglio farà tutto ciò che è «possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole una soluzione
soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate» dagli Stati
membri. Questa decisione sarà effettiva dal 1° novembre 2009 e resterà in
vigore almeno fino al 2014. Dopo questa data, il Consiglio potrà decidere di
abrogarla.
la
Commissione europea
Il futuro presidente
della Commissione europea sarà designato dal Consiglio europeo tenendo conto
del risultato delle elezioni europee come richiesto dalla Convenzione (art.
I-26, par. 1). E’ stato confermato il principio secondo il quale il presidente
della Commissione è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che
lo compongono. Gli altri membri della Commissione saranno scelti in base alla «loro
competenza generale e al loro impegno europeo e offrono ogni garanzia di
indipendenza» (art. I-25, par. 5).
La Cig ha modificato
la composizione della Commissione europea (art. I-25). A partire dal 2004,
quest’ultima sarà composta da un cittadino di ogni Stato membro compreso il
presidente e il ministro degli Affari esteri dell’Unione. A partire dal 2019,
la Commissione sarà ridotta; sarà composta da un numero di membri, compreso il
presidente e il ministro degli Affari esteri, corrispondente ai due terzi del
numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando
all’unanimità, decida di modificare tale numero. Il principio della rotazione
paritaria è purtroppo stato confermato. Sarebbe stato opportuno che il Trattato
fosse più flessibile su questo punto. Ma quale legittimità possa avere una
Commissione europea nella quale non sono rappresentati i Paesi grandi, è una
questione che resta ancora aperta. Il progetto di Trattato è in questo caso
blindato. Sarebbe stato opportuno che dimensione e composizione della
Commissione potessero ammettere altre formule.
presidente del Consiglio
L’elezione del
presidente del Consiglio europeo ad opera dei membri dello stesso Consiglio non
è stata rimessa in causa dalla Cig. La formula ipotizzata dalla Convenzione
europea di un’eventuale fusione dei ruoli di presidente del Consiglio europeo
e di presidente della Commissione è anch’essa confermata.
il Consiglio europeo
Allontanandosi
decisamente dalle proposte della Convenzione, la Cig ha inserito
nell’introduzione una presidenza del Consiglio per gruppi di Stati.
Secondo il progetto
di decisione del Consiglio europeo, tre Stati membri assumeranno a rotazione la
presidenza delle diverse formazioni del Consiglio (eccezion fatta per quella
Affari esteri, che sarà presieduta dal ministro degli Affari esteri) per un
periodo di 18 mesi. Dando ascolto all’accordo del Consiglio europeo di
Siviglia (giugno 2002) sulla presentazione di un programma comune con le
presidenze attuali, passate e future, la presidenza semestrale del Consiglio è
conservata prendendo maggiormente in considerazione la necessità di una
continuità dei lavori del Consiglio. Sola eccezione possibile al principio di
rotazione semestrale: il presidente dell’Eurogruppo sarà eletto dai ministri
degli Stati la cui moneta è l’euro per un periodo di due anni e mezzo, a
maggioranza dei suoi membri.
ministro degli Esteri
La grande innovazione di un ministro
degli Affari esteri dell’Ue è stata confermata dalla Cig. Sono stati adottati
emendamenti alle disposizioni relative alla Commissione e alle regole
applicabili in caso di un voto di censura della Commissione da parte del
Parlamento europeo: questi precisano lo statuto del ministro che dovrebbe
dimettersi dalle sue funzioni in seno alla Commissione ma le cui funzioni in
seno al Consiglio rimarrebbero immutate. Ciò conferma il suo ancoraggio al
Consiglio. Il ministro degli Affari esteri si avvale di un servizio europeo per
l’azione esterna, «composto da
funzionari dei servizi competenti del Segretario generale del Consiglio e della
Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali degli
Stati membri» (art. III-197, par. 3). Una decisione europea del Consiglio -
e non una legge europea così come lo avevano richiesto Commissione e Parlamento
- ne regolerà organizzazione e funzionamento. Il Consiglio delibera su proposta
del ministro degli Esteri dell’Ue dopo consultazione del Parlamento europeo e
approvazione della Commissione.
La Presidenza ha soppresso la possibilità,
introdotta dalla Presidenza italiana, per il Consiglio di deliberare a
maggioranza qualificata su una proposta del ministro degli Affari esteri. In
ottemperanza alla proposta della Convenzione, il Consiglio delibererà a
maggioranza qualificata «quando adotta
una decisione europea che definisce un’azione o una posizione dell’Unione in
base a una proposta del ministro degli Affari esteri dell’Ue presentata in
seguito a una richiesta specifica rivolta a quest’ultimo dal Consiglio europeo
di sua iniziativa o su iniziativa del ministro degli Affari esteri» (art.
III-201, par. 2).
il Parlamento europeo
Il numero di
deputati è fissato a 750 (un numero incrementato rispetto alla soglia di 736
fissato dalla Convenzione europea). La Cig ha chiarito che il numero massimo per
Stato membro è di 96. Un numero che dovrebbe consentire di contenere il numero
complessivo di deputati anche dopo un’eventuale adesione della Turchia, e il
cui principio è fra l’altro riconosciuto dal Consiglio europeo. Il numero
minimo è fissato a 6 (invece dei 4 previsti dal progetto di Trattato della
Convenzione europea).
revisione semplificata
Riguardo alla totalità delle
disposizioni della parte III, il Consiglio europeo può adottare all’unanimità
una decisione sul passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata e sul
passaggio dalla procedura legislativa speciale alla procedura legislativa
ordinaria (art. IV-7 bis). La Cig ha conservato la possibilità per un solo
parlamento nazionale di opporsi all’adozione della decisione in questione, che
richiederà comunque l’approvazione da parte del Parlamento europeo (che si
pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono). Diverse delegazioni
avevano invano richiesto che il numero dei parlamenti nazionali fosse più
elevato (un terzo) cosicché il voto di approvazione del Parlamento non fosse
dipendente dal veto potenziale di un solo parlamento nazionale.
Per quanto riguarda
la procedura di revisione “alleggerita” della parte III sulle politiche
interne, il progetto di Trattato costituzionale non aveva apportato alcuna
innovazione. A seguito delle proposte della presidenza italiana, la Cig ha
proposto una procedura che consente una revisione delle sole disposizioni del
titolo III della parte III sulle politiche interne. Il governo di qualunque
Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione potranno presentare al
Consiglio europeo progetti che abbiano lo scopo di rivedere l’insieme o solo
alcune di queste disposizioni. Questa soluzione evita di convocare una Cig ma
richiede una decisione unanime del Consiglio europeo dopo consultazione del
Parlamento europeo e della Commissione, oltre che della Bce nei casi di
modifiche istituzionali che riguardino il settore monetario. Questa soluzione
non prevede neanche la convocazione di una Convenzione. Per essere applicata,
questa decisione ha bisogno inoltre della ratifica degli Stati membri secondo le
loro rispettive regole costituzionali. La Cig non ha tenuto conto del
cambiamento suggerito dalla presidenza irlandese di concedere un diritto di
approvazione al Parlamento europeo. Pur essendo questa procedura apprezzabile,
rimangono in essere i principali due problemi: la conservazione del diritto di
veto per uno Stato membro e la necessità che gli emendamenti siano adottati
dall’insieme dei parlamenti degli Stati membri.
disposizioni
di bilancio
La Cig ha modificato
la procedura di bilancio in base alla proposta della presidenza irlandese che può
contare sul sostegno del Parlamento europeo. Se il Comitato di conciliazione non
riesce a raggiungere un accordo su un progetto comune, un nuovo progetto di
bilancio è presentato dalla Commissione (art. III-310).
Per quanto riguarda
le risorse proprie, la Cig ha assoggettato all’unanimità tanto la
determinazione dei massimali delle risorse proprie quanto le modalità. Il testo
della Convenzione che prevedeva la maggioranza qualificata per le modalità era
sostenuto solo da poche delegazioni (Belgio, Francia, Austria).
Riguardo al quadro
finanziario pluriennale, la Cig ha accettato la soluzione della presidenza
irlandese. Il progetto di Costituzione delibera all’unanimità l’adozione
del quadro finanziario ma viene introdotta una clausola che consente il
passaggio alla maggioranza qualificata con una decisione unanime del Consiglio.
Opponendosi
all’indicazione di una data per il passaggio alla maggioranza qualificata,
sostenuta invece da diverse delegazioni (Belgio, Francia, Lussemburgo, Austria,
e Parlamento europeo), la delegazione dei Paesi Bassi aveva insistito per la
conservazione di questa clausola di difficile applicazione dovuta alle regole
dell’unanimità.
governance
economica
Complessivamente, la
Convenzione non aveva optato per una “comunitarizzazione” della governance
economica. La proposta di assegnare maggiori poteri alla Commissione e di
includere ulteriormente il Parlamento europeo nel processo decisionale non era
stata accolta con particolare favore in seno alla Convenzione. Quest’ultima
aveva apportato solo poche modifiche che davano maggior peso alla Commissione
nel quadro della definizione dei grandi orientamenti di politica economica
(invio da parte della Commissione di un avvertimento diretto allo Stato membro
interessato in caso di non conformità con i grandi orientamenti di politica
economica (art. III-71, par. 4) e della procedura di deficit eccessivo (parere
inviato direttamente allo Stato membro interessato, art. III-76 comma 5, e
diritto di proposta di una raccomandazione da inviare allo Stato membro che
versa in situazione di deficit eccessivo). Queste disposizioni erano state messe
in discussione nel settembre 2003, tra tante altre, dal Consiglio Ecofin
informale di Stresa, ed erano state rimandate alla Cig (con il sostegno delle
delegazioni irlandese, ceca, spagnola e inglese). Queste richieste sono state
fatte proprie dalla Cig.
La Convenzione aveva
anche timidamente migliorato la governance
della zona euro, consentendo ai Paesi “la cui moneta è l’euro” di
adottare a loro soli alcune misure relative al rafforzamento della disciplina di
bilancio e all’elaborazione - per quanto di loro competenza - degli
orientamenti di politica economica che devono essere compatibili con quelle
definite per l’insieme degli Stati membri. I nuovi Stati membri erano esclusi
dalle decisioni riservate agli Stati membri della zona euro. Su questo punto la
Cig ha fatto passi avanti.
Dopo la sospensione
del Patto di stabilità e di crescita, lo scorso novembre, si sta ancora
studiando il modo per combinare le esigenze in materia di bilancio con gli
obiettivi della strategia di Lisbona. La sospensione del Patto di stabilità ha
avuto ripercussioni anche a livello della Cig mettendo in evidenza le supremazie
nazionali in materia di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio.
economia e
occupazione
La Cig ha introdotto
una nuova enunciazione dell’articolo I-11 comma 3 secondo la quale «gli
Stati membri coordinano le loro politiche economiche e dell’occupazione
secondo le modalità descritte nella parte III, la definizione delle quali è di
competenza dell’Unione» e non più «l’Unione
coordina le politiche economiche e sociali…». Lo stesso vale per
l’articolo 1-14 comma 1: «Gli Stati
membri coordinano le loro politiche economiche nell’ambito dell’Unione. A
tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di
massima per dette politiche».
Questa enunciazione
sembra far capire che all’Unione non spettano più competenze di coordinamento
per questi settori. Eppure, nella misura in cui il Consiglio è una delle tre
istituzioni del triangolo istituzionale dell’Ue e adotta gli atti definiti
nella parte III, si potrebbe considerare questo cambiamento solo simbolico.
deficit eccessivi e zona euro
Secondo i ministri
degli Affari esteri di quattro Paesi (Germania, Italia, Grecia e Polonia) la
Commissione dovrebbe conservare nel quadro della procedura per deficit eccessivo
solo un diritto di raccomandazione dal quale il consiglio potrebbe prendere le
distanze deliberando a maggioranza qualificata «visto
che le misure raccomandate sono di competenza nazionale». La possibilità
per il Consiglio di prendere le distanze dalla proposta della Commissione
deliberando a maggioranza qualificata è stato paradossalmente considerata come
la miglior garanzia delle prerogative nazionali.
Questa posizione ha
avuto la meglio. In materia di deficit eccessivi, il ruolo della Commissione è
meno incisivo rispetto a quello previsto nel progetto della Convenzione europea.
La situazione attuale potrà essere modificata solo se la Commissione invia un
avvertimento allo Stato membro che versa in situazione di deficit eccessivo o è
prossima ad essa, come era stato proposto dalla Convenzione (art. III-76, par.
5). Allo stadio seguente, come oggi, la Commissione avrà solo un diritto di
raccomandazione (e non come era previsto nel testo della Convenzione, un diritto
di proposta - con la conseguenza che una modifica della stessa proposta della
Commissione avrebbe richiesto un voto all’unanimità del Consiglio). Infine,
in una dichiarazione, la Cig ha riaffermato il proprio attaccamento al Patto di
stabilità e di crescita.
nuovi aderenti alla zona euro
La Cig ha, in
compenso, apportato importanti miglioramenti al dispositivo dell’Unione
economica e monetaria attribuendo alla Commissione e ai soli Stati membri della
zona euro un ruolo nell’esame del rispetto delle condizioni che devono essere
rispettate da uno Stato per partecipare alla moneta unica (art. III-92).
Sulla base di una
proposta della Commissione ed entro 6 mesi dalla presentazione della stessa, i
Paesi la cui moneta è l’euro potranno deliberare e adottare una
raccomandazione sull’ammissione del nuovo Paese nella zona euro prima
dell’adozione di una decisione europea del Consiglio.
Il Consiglio,
composto dagli Stati membri la cui moneta è l’euro, adotterà la
raccomandazione in esame a maggioranza dei membri che rappresentano almeno i tre
quinti della popolazione degli Stati la cui moneta è l’euro. La decisione
finale sarà presa con decisione unanime del Consiglio (che riunisce la totalità
degli Stati membri dell’Unione meno lo Stato interessato o gli Stati
interessati) sulla base della raccomandazione dei Paesi della zona euro. Il
Parlamento sarà consultato. Ad oggi, nessun dei 10 nuovi Paesi partecipa alla
moneta unica. Lo scorso 28 giugno, in via preliminare rispetto alla loro futura
adesione, Lettonia, Estonia e Lituania hanno integrato il meccanismo di cambio
europeo al quale partecipa la Danimarca. Questi Paesi si propongono di entrare a
far parte della zona euro a partire dal 1° gennaio 2007.
rappresentanza
esterna
L’articolo III-90
comma 2 si ispira all’articolo 111 del TCE e prevede che «il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione, può adottare
misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell’ambito delle
istituzioni e conferenze finanziarie internazionali». La Cig ha precisato
che gli Stati la cui moneta è l’euro adottano al loro interno le decisioni
relative alla rappresentanza estera dell’euro (decisioni europee che
definiscono le posizioni comuni sulle questioni di particolare importanza per
l’Unione economica e monetaria nell’ambito della competenti istituzioni e
conferenze finanziarie internazionali (art. III-90, par. 1) e le misure per
garantire una rappresentanza unificata nell’ambito delle istituzioni e
conferenze finanziarie internazionali (art. III-90, par. 2).
La Cig non ha
specificato, più di quanto avesse fatto la Convenzione, cosa si intende per «rappresentanza
unificata». Sarà il presidente dell’Eurogruppo o il Commissario in
carica per le questioni economiche e finanziarie? Queste questioni non sono
state risolte dalla Convenzione e il problema della rappresentanza fisica della
zona euro nel sistema monetario internazionale è lontana da una soluzione.
fiscalità
In materia di
fiscalità, la Cig ha eliminato ogni possibilità di decidere a maggioranza
qualificata in materia di cooperazione amministrativa o di lotta contro la frode
fiscale e l’elusione fiscale illegale (art. III-62) e le imposte sul reddito
delle società riguardante la cooperazione amministrativa o la frode fiscale e
elusione fiscale illegale (art. III-63).
dimensione
sociale
Nel quadro della Cig,
le questioni sociali erano state oggetto di poche domande di miglioramento. Le
delegazioni francese, belga e svedese avevano rispettivamente proposto:
l’estensione del voto a maggioranza qualificata in materia sociale e fiscale e
l’istituzionalizzazione del vertice sociale trilaterale, l’inserimento di
una clausola sociale orizzontale e il riconoscimento del diritto per i sindacati
di «azioni di solidarietà da uno Stato
membro all’altro».
previdenza sociale
Il progetto di
Trattato, da un lato, ha applicato il voto a maggioranza qualificata in materia
di previdenza sociale dei lavoratori migranti (stipendiati e non e i loro aventi
diritto), e dall’altro conferma la possibilità per uno Stato di opporsi a un
progetto e di chiedere l’arbitrato del Consiglio europeo (freno d’urgenza).
L’utilizzo di quest’ultimo porta alla sospensione della procedura. Da quel
momento, il Consiglio europeo ha quattro mesi di tempo per: rinviare il progetto
al Consiglio, mettendo fine alla sospensione della procedura, oppure chiedere
alla Commissione di proporre un nuovo progetto, considerato che il precedente
non è stato adottato.
clausola sociale
La presidenza
italiana aveva ripreso l’idea belga di inserire una clausola sociale. Il testo
presentato in novembre era però molto distante da quello presentato dal Belgio
nel quadro della Convenzione e non considerava affatto la richiesta di
omogeneizzare il linguaggio della parte I e della parte III del progetto di
Trattato.
Il nuovo articolo
sulla clausola sociale precisa che «nella
definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente
parte, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un
livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata,
la lotta contro l’esclusione sociale e un livello elevato di istruzione,
formazione e tutela della salute umana» (art. III-2 bis).
L’articolo la
riconosce e la completa con il ruolo dei partners sociali, attraverso il
riconoscimento del contributo apportato al vertice sociale trilaterale per la
crescita e l’occupazione al dialogo sociale. Solo il Belgio si era opposto
alla dichiarazione sulla politica sociale poiché rischia di sottintendere che
la totalità delle materie di cui all’articolo III-107 sono competenze di
sostegno.
Carta dei
diritti fondamentali
Nel quadro della
Convenzione, il Regno Unito si era opposto all’integrazione della Carta dei
diritti fondamentali nella Costituzione. I rappresentanti di questo Stato né
avevano accettato l’inserimento sono dopo l’aggiunta di due paragrafi sulla
portata della Carta e di una frase inserita nel preambolo in base alla quale «...
la Carta sarà interpretata dalla giurisdizione dell’Unione e degli Stati
membri tenendo in debito conto le spiegazioni definite sotto l’autorità del
Presidium della Convenzione che ha redatto la Carta». L’aggiunta,
nell’articolo sulla portata della Carta (art. II-52), di tre paragrafi aveva
sollevato vive proteste tra coloro i quali vedevano nel comma che distingue i
diritti e i principi un modo per limitare il controllo della Corte.
Nel quadro della Cig,
il Regno Unito e l’Olanda contavano di poter discutere della Carta. Avevano
chiesto che fosse aggiunto nel preambolo un riferimento alle spiegazioni
aggiornate sotto la responsabilità del Presidium della Convenzione europea e
che fossero pubblicati sul giornale officiale dell’Ue, sezione C.
La Cig ha completato
l’articolo sulla portata dei diritti garantiti con un comma che ripete quasi
integralmente la frase aggiunta nel preambolo (art. II-52, nuovo par. 7): «Le
spiegazioni elaborate nell’ottica di guidare l’interpretazione della Carta
dei diritti fondamentali sono prese in debito conto dalla giurisdizione
dell’Unione e degli Stati membri». Queste spiegazioni aggiornate dalla
Convenzione europea sono state allegate al Trattato. Il riferimento è quindi
ridondante, ma sostanzialmente le spiegazioni di natura tecnica non cambiano il
contenuto della Carta. Resta da vedere se il carattere vincolante riconosciuto
alle spiegazioni della Carta limiterà o meno i margini di interpretazione della
Corte di giustizia e delle corti nazionali.
cooperazione
rafforzata
Visto i passi indietro fatti rispetto
alle innovazioni previste nel testo della Convenzione, le cooperazioni
rafforzate potrebbero passare dallo stadio teorico allo sviluppo pratico. La Cig
ha reintrodotto «la passerella» e
offre la possibilità di modificare le procedure di adozione degli atti
giuridici nella quadro di una cooperazione rafforzata: i Paesi che partecipano
potranno decidere tra loro e all’unanimità di ricorrere al voto a maggioranza
qualificata o alla procedura legislativa ordinaria (art. III-328). Il Consiglio
delibera dopo consultazione del Parlamento europeo. Una dichiarazione invita i
futuri partecipanti a dichiarare l’intenzione di utilizzarla al momento della
presentazione della domanda. L’utilizzo del meccanismo è stato escluso in
campo militare e nel settore della difesa confermando, se necessario, il
carattere intergovernativo della futura politica di difesa. Quest’ultima sarà
guidata da una cooperazione rafforzata speciale, indicata come «cooperazione strutturata». Il meccanismo rimane applicabile nel
quadro della politica estera e di sicurezza comune.
Come testimoniano il caso della
cooperazione giudiziaria in materia penale, l’avvio di una cooperazione
rafforzata è stato facilitato. In coerenza con la formula utilizzata in materia
di previdenza sociale, la presidenza a introdotto negli articoli III-171 e
III-172 i cosiddetti “emergency breaks”.
Il principio del voto a maggioranza qualificata viene confermato, ma qualora uno
Stato membro ritiene che una decisione sia contraria ai principi fondamentali
del proprio sistema giuridico, può chiedere che il Consiglio europeo sia
investito della questione. Il Consiglio europeo dispone di un periodo di 4 mesi
per: rinviare il dossier al Consiglio, che dovrà a quel punto decidere a
maggioranza qualificata; oppure chiedere alla Commissione o a un gruppo di Paesi
membri di fare una nuova proposta. Se nessuna decisione è presa entro dodici
mesi, un gruppo composto da almeno un terzo dei Paesi membri potrà avviare una
cooperazione rafforzata sul tema, dopo averla notificata al Parlamento europeo,
al Consiglio e alla Commissione.
conclusioni
Dopo gli emendamenti
adottati dalla Cig, il Trattato che definisce la Costituzione per l’Europa «recepisce
il 90% delle proposte elaborate dalla Convenzione europea», insistono V.
Giscard d’Estaing e J.L. Dehaene. Il livello di complessità introdotto dalla
definizione del voto a maggioranza qualificata e la riduzione della portata
erano probabilmente il prezzo da pagare per consentire alla Cig di raggiungere
un accordo comune. L’accordo sulla Commissione europea consentirà all’Ue di
funzionare per dieci anni dall’applicazione della Costituzione. In seguito, il
sistema della rotazione paritaria rischia di porre qualche problema. Le tecniche
di bloccaggio introdotte nella Costituzione (meccanismo del freno d’urgenza)
sfoceranno nell’utilizzo pratico delle cooperazioni rafforzate. Ciò implicherà
sostanziali modifiche al funzionamento dell’Ue ma il progetto di Costituzione
contiene degli elementi che dovrebbero consentire di avere il controllo della
differenziazione inevitabile dell’Unione. Il Trattato che definisce una
Costituzione per l’Europa non avrà una durata di vita pari a 50 anni, come
aveva ipotizzato a suo tempo il presidente della Convenzione europea. Le future
riforme saranno difficili. Il progetto di Costituzione contiene un meccanismo di
revisione “alleggerito”. Sulla base di quel progetto definisce una
Costituzione per l’Europa che è ancora dal punto di vista giuridico un
Trattato di diritto internazionale, visto che è stato inserita la Carta dei
diritti fondamentali, ma che non è ancora una Costituzione visto che le
procedure di revisione richiedono l’unanimità degli Stati membri
dell’Unione e la ratifica della totalità degli Stati membri.
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LA FIRMA A ROMA IL 29 OTTOBRE La nuova Costituzione europea sarà firmata dai rappresentanti dei 25 Stati
membri il prossimo 29 ottobre a Roma, nel corso di una cerimonia che si
terrà in Campidoglio. Questa la decisione presa dalla presidenza olandese
di turno dell’Ue (luglio-dicembre 2004) dopo le varie proposte avanzate
che prevedevano firme separate in ciascun Stato membro, oppure in una città
del Paese cui spetta la presidenza dell’Ue o, ancora, a Madrid in
omaggio alle vittime dell’attentato dell’11 marzo 2004. La firma
avverrà dunque a Roma, città dove il documento sarà comunque depositato
perché nella capitale italiana è custodito il primo Trattato europeo. La decisione su luogo e data della firma della Costituzione europea spettava
infatti all’attuale presidenza di turno olandese che, scegliendo il 29
ottobre, ha anticipato la data ipotizzata dalla presidenza del Consiglio
italiana secondo cui la firma sarebbe avvenuta a Roma il 20 novembre. La scelta del mese di ottobre da parte della presidenza olandese consentirà
la partecipazione alla cerimonia dei membri dell’attuale Commissione
europea e del suo presidente, Romano Prodi, il cui mandato terminerà il
31 ottobre. La Commissione, che considerava la Costituzione uno dei grandi
obbiettivi del suo quinquennio insieme all’allargamento dell’Ue, aveva
infatti rappresentato il governo europeo durante i lavori della
Convenzione e della Conferenza intergovernativa che hanno elaborato,
rispettivamente, la prima bozza e il testo finale. Dopo la firma del prossimo ottobre avrà inizio la procedura di ratifica
negli Stati membri, per la quale sono previsti tempi piuttosto lunghi che
dovrebbero protrarsi fino al 2006. |
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CONTRASTI PER IL PROCESSO DI
RATIFICA Gli
Stati membri dell’Ue non hanno ancora trovato un accordo sul calendario
e sulle iniziative per favorire la ratifica della Costituzione europea, un
processo che suscita non pochi timori derivanti dal fatto che alcuni Paesi
potrebbero avere difficoltà ad approvare il testo uscito dalla Conferenza
intergovernativa. Due
le proposte finora bocciate dai 25. La prima era stata lanciata dall’ex
premier greco Costas Simitis, poi ripresa dai suoi colleghi nel Consiglio
europeo di conclusione del semestre di presidenza irlandese (che ha anche
sancito il compromesso sul testo costituzionale) e rilanciata dalla
presidenza di turno olandese appena insediatasi: prevedeva l’istituzione
di un Comitato di saggi composto essenzialmente da ex capi di governo e
della Commissione europea, incaricato di intervenire nei diversi Paesi a
sostegno del Trattato costituzionale. Il Comitato dei rappresentanti
permanenti (Coreper), formato dagli ambasciatori dei 25 Stati membri, ha
però bocciato tale proposta perché secondo alcuni l’intervento dei
saggi poteva essere inteso come un’ingerenza e quindi risultare
controproducente. La
seconda proposta bocciata dagli Stati membri era quella di fissare una
data unica (come avviene per le elezioni del Parlamento europeo) per i
referendum da tenersi nei Paesi che sceglieranno questa formula per la
ratifica della Costituzione. La ratifica, infatti, può essere fatta dai
parlamenti nazionali oppure tramite referendum popolare. Secondo una
rilevazione dell’Istituto Iri
Europe, 9 Stati membri dell’Ue hanno finora preso un «chiaro
impegno» a organizzare referendum che consentano ai cittadini di
approvare o meno il testo costituzionale: si tratta di Belgio, Danimarca,
Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Spagna.
Aspettative di referendum vengono rilevate dall’Iri Europe anche in Francia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica
Ceca, Slovacchia e Slovenia, mentre in Finlandia, Germania, Italia, Malta
e Svezia sono in corso intensi dibattiti per decidere se attribuire ai
cittadini il diritto di esprimersi sul Trattato. I Paesi più
“euroscettici” sono considerati la Danimarca, il Regno Unito e la
Svezia, ma tensioni anti-europee vengono rilevate anche in Polonia e
Repubblica Ceca. I danesi, ad esempio, in ben due referendum si sono già
pronunciati contro il Trattato di Maastricht che prevedeva l’adozione
dell’euro. Qualora
qualche Paese, come possibile, si pronunciasse contro il Trattato
costituzionale sono previsti dal Trattato stesso due scenari, a seconda
del numero di Stati contrari. L’esame dei leader viene previsto nel caso
in cui quattro quinti degli Stati membri (cioè 20 allo stato attuale
dell’Ue) approvino e uno o più si rifiutino: in tale ipotetica
situazione la maggioranza dei Paesi potrebbe imporre comunque l’entrata
in vigore della Costituzione per tutti, compresi quelli contrari al
Trattato ma che non hanno per questo deciso di uscire dall’Ue. Se invece
i Paesi contrari dovessero essere 6 o più, la crisi istituzionale sarebbe
di grave entità e di difficile soluzione. Secondo molti, però, il
processo di ratifica attraverso referendum potrebbe costituire, più che
un rischio, una buona occasione per spiegare ai cittadini quali vantaggi
porta un’Unione europea ancora più unita da una Costituzione. |
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LE TAPPE PRINCIPALI Il processo
che ha portato all’elaborazione e all’approvazione del testo finale
del Trattato costituzionale è durato due anni e mezzo, periodo segnato da
alcune tappe fondamentali: • 14-15
dicembre 2001: durante il Consiglio europeo di Laeken (Bruxelles) viene
approvata la Dichiarazione di Laeken che istituisce la Convenzione,
incaricata di preparare una bozza di Costituzione europea. La proposta era
stata lanciata al Consiglio europeo di Nizza (dicembre 2000) sulla base
dell’esperienza fatta dalla Convenzione che aveva redatto la Carta
europea dei diritti fondamentali. Il Consiglio di Laeken nomina il
presidente della Convenzione, l’ex presidente francese Valery Giscard
d’Estaing, e i due vicepresidenti, l’ex premier italiano Giuliano
Amato e l’ex primo ministro belga Jean-Luc Dehaene. • 28
febbraio 2002: a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, si tiene la
riunione costitutiva della Convenzione che inizia così il suo lavoro.
Oltre al presidente e ai due vicepresidenti, formano la Convenzione 15
rappresentanti dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, 30
membri dei parlamenti nazionali (2 per Stato membro), 16 membri del
Parlamento europeo e due rappresentanti della Commissione. I Paesi
candidati all’adesione partecipano ai lavori, senza però avere la
facoltà di impedire il consenso fra gli Stati membri. La Convenzione
prevede inoltre un Presidium composto dal presidente, dai due
vicepresidenti e da 9 membri della Convenzione stessa. Sono invitati come
“osservatori” 3 rappresentanti del Comitato economico e sociale, 3
rappresentanti delle parti sociali europee, 6 rappresentanti del Comitato
delle Regioni e il Mediatore europeo. Inoltre, per ampliare il dibattito e
coinvolgere i cittadini, viene aperto un Forum per le organizzazioni della
società civile (parti sociali, settore privato, Ong, ambienti accademici,
ecc.). • 13 giugno
2003: la Convenzione termina i suoi lavori approvando per consenso la
bozza globale della futura Costituzione europea. • 20-21
giugno 2003: il presidente della Convenzione, Valery Giscard d’Estaing,
presenta formalmente ai capi di Stato e di governo riuniti nel Consiglio
europeo di Salonicco il testo della bozza di Costituzione europea. • 18 luglio
2003: il testo definitivo della bozza di Costituzione viene consegnato da
Giscard d’Estaing al governo italiano, presidente di turno dell’Ue,
che a sua volta lo sottoporrà alla Conferenza intergovernativa. • 4 ottobre
2003: si aprono i lavori della Conferenza intergovernativa (Cig)
incaricata di mettere a punto il testo definitivo della Costituzione.
Oltre ai membri dei governi degli Stati membri dell’Ue partecipano
rappresentanti di Parlamento e Commissione. • 12-13
dicembre 2003: nel corso del Consiglio europeo di Bruxelles, che chiude il
semestre di presidenza italiana dell’Ue, i leader dei governi europei
non raggiungono un accordo sulla Costituzione europea. I problemi
principali riguardano la formula del voto a maggioranza qualificata e la
sua applicazione, ma anche la composizione della Commissione e alcuni temi
economici. • 26-27
marzo 2004: sotto la presidenza di turno irlandese il Consiglio europeo si
impegna formalmente a ricercare un accordo per dare all’Ue una
Costituzione entro giugno. • 17-18
giugno 2004: dopo due giorni di discussioni, varie mediazioni e una serie
di nuove proposte i capi di Stato e di governo dei 25 Stati membri
dell’Unione raggiungono un compromesso sul testo della futura
Costituzione europea. |
il
parere dei sindacati europei
«La nuova Costituzione europea
rappresenta, sotto quasi tutti gli aspetti, un netto miglioramento rispetto ai
Trattati in vigore che hanno istituito l’Unione europea. Essa è meno
ambiziosa e meno incisiva di quanto la Ces aveva richiesto ed è anche un passo
indietro rispetto a quanto proposto dalla Convenzione europea. Tuttavia,
malgrado queste riserve e debolezze, il nuovo Trattato costituisce un passo in
avanti verso un quadro europeo migliore e, sebbene non sia approdato al suo
punto finale, esso merita e richiede il sostegno della Ces». Inizia così
la risoluzione che il Comitato di direzione della Confederazione europea dei
sindacati (Ces) ha adottato il 13 luglio scorso in merito al Trattato
costituzionale, approvato il 18 giugno 2004 dal Consiglio europeo.
risultati
positivi
I sindacati europei considerano maggiormente innovativa la parte I del
Trattato costituzionale e individuano in essa numerosi risultati positivi:
• obiettivi importanti, principi e valori quali la solidarietà,
l’uguaglianza, la non- discriminazione, l’uguaglianza tra uomini e donne
sono stati rafforzati;
• la possibilità di bloccare le decisioni è stata ridotta attraverso
l’abolizione del diritto di veto nazionale in alcune aree;
• la codecisione tra il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo
su basi di parità è diventata la procedura legislativa ordinaria;
• nuovi poteri sono riconosciuti al Parlamento europeo sulla
legislazione e sul bilancio annuale dell’Ue (incluso il settore agricolo);
• l’Ue ha acquisito personalità giuridica;
• il nuovo presidente del Consiglio europeo sarà eletto per due anni
e mezzo, rendendo questo ruolo più visibile e assicurando un maggior
coordinamento;
• un’equipe di presidenza per 18 mesi rimpiazzerà la presidenza
semestrale a rotazione con l’obiettivo di assicurare maggiore coerenza nelle
attività;
• è stata istituita la carica di ministro europeo degli Affari esteri
perché l’Ue possa parlare «a una sola voce» e possa giocare un ruolo più
visibile sullo scenario mondiale;
• è stata introdotta una nuova «doppia maggioranza» di voto, Stati e
popolazione (la Convenzione aveva proposto il 50% dei Paesi con il 60% della
popolazione ma la Cig ha aumentato le percentuali rispettivamente a 55% e 65%
aggiungendo, purtroppo, un largo ventaglio di previsioni complementari, freni ed
eccezioni, in parte compensate dall’opportunità di stabilire una cooperazione
più forte tra Stati membri su base volontaria);
• i simboli europei (bandiera, Inno alla gioia, slogan “Uniti nella
diversità” e l’euro, che è molto più di un simbolo) sono iscritti nella
Costituzione;
• un insieme semplificato di strumenti legislativi (leggi europee e
leggi-quadro europee) sostituirà direttive e regolamenti.
prospettiva sociale
Confrontata con il Trattato di Nizza e considerata sotto una più
specifica prospettiva sociale la nuova Costituzione europea è un passo in
avanti secondo la Ces, perché:
• riconosce in modo specifico il ruolo dei partenrs sociali e del
Vertice sociale tripartito;
• «economia sociale di mercato» e «piena occupazione» sono
inseriti tra gli obiettivi dell’Unione (nel Trattato di Nizza i termini erano
«economia di mercato aperta» e «alto livello di occupazione»), così come la
promozione della «giustizia sociale», la «solidarietà tra generazioni»,
la lotta contro «l’esclusione sociale e la discriminazione»;
• l’uguaglianza tra donne e uomini è introdotta tra i valori
dell’Unione;
• la politica sociale è espressamente riconosciuta come una
competenza condivisa e non solo come una «competenza complementare»;
• la Costituzione incorpora la Carta dei diritti fondamentali (con
importanti diritti sociali) che, dunque, acquista un valore legale unificante e
diventa “giustiziabile” davanti alla Corte di giustizia europea; la Carta
rafforza i diritti fondamentali e li rende più visibili inclusi i diritti
sociali e sindacali;
• una politica orizzontale sull’ambiente, la protezione dei
consumatori e il gender mainstreaming,
insieme a una clausola sociale, farà parte della Costituzione;
• i servizi di interesse economico generale avranno una base giuridica
certa;
• sono state previste nuove possibilità di coodinamento delle
politiche economiche per la zona dell’euro, inclusa la possibilità di
implementare una comune politica fiscale, per esempio attraverso le tasse
“verdi”, da definire con il voto a maggioranza qualificata;
• la sicurezza sociale dei lavoratori migranti non richiede più
l’unanimità;
• il metodo di coordinamento aperto è riconosciuto come uno strumento
utile per la politica sociale e per l’industria; la Commissione può proporre
orientamenti in particolare in materia di occupazione, leggi per il lavoro,
condizioni di lavoro, sicurezza sociale, politica industriale;
• è previsto il diritto di iniziativa legislativa dei cittadini: se
essi sono in grado di raccogliere un milione di firme in un numero significativo
di Paesi, potranno chiedere alla Commissione di sottoporre una proposta adeguata
al legislatore europeo sulla materia in merito alla quale i cittadini
considerano giusto procedere con una decisione legislativa.
solo un primo passo
«E’
chiaro che la Ces e le sue organizzazioni affiliate non hanno conquistato tutti
i loro obiettivi. Nonostante questo, abbiamo conquistato il massimo possibile
rispetto alla situazione politica, sociale ed economica data durante i 18 mesi
della Convenzione e i 12 mesi della Cig» sottolineano i sindacati europei,
che dichiarano così di sostenere la Costituzione, nonostante i suoi limiti,
poiché i vantaggi da essa apportati a lavoratori e cittadini sono reali e
costituiscono un miglioramento rispetto alla situazione esistente. Resta però
forte l’impegno della Ces per rafforzare e modernizzare il “modello sociale
europeo” durante il processo di ratifica del testo costituzionale. Secondo la
Confederazione europea, infatti, la nuova Costituzione è imperfetta, alcune
parti sono deboli, ma è la sola sul tavolo e va dunque considerata come il «punto
di partenza di un lungo processo», non come la fine della storia. Così, la
Ces e le sue organizzazioni continueranno il loro impegno affinché questo primo
passo non sia l’ultimo e affinché l’Europa sociale possa compiere progressi
in futuro.
impegni futuri
In occasione della prossima revisione del Trattato, la Ces si dichiara
pronta a svolgere un ruolo in una futura (terza) Convenzione e ad avanzare
proposte concrete per rafforzare l’Europa sociale, i diritti sindacali
transnazionali, per migliorare le disposizioni in materia di coordinamento
economico e di governance, per
introdurre il voto a maggioranza qualificata (parte III e parte I del Trattato)
rispetto all’impegno della piena occupazione, per l’economia sociale di
mercato e la clausola sociale e per migliorare tutte le altre disposizioni.
Inoltre, nel prossimo futuro la Ces realizzerà una Campagna per:
• la piena occupazione, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile
e la giustizia sociale;
• i diritti transnazionali dei lavoratori e del sindacato;
• buoni sistemi di dialogo sociale in tutti i Paesi europei;
• servizi pubblici adeguati e sistemi di Welfare di alta qualità;
• norme di lavoro nei servizi basate sul principio del Paese «di
destinazione» e non di origine;
• uguaglianza;
• ulteriori passi in avanti di natura costituzionale per sviluppare l’Europa sociale.